PROVVEDIMENTO N. 11025Provvedimento PI3636 - PUBBLICITA' SU PORTALE MICROSOFT/NOAGO DATI GENERALI tipo Chiusura istruttoria numero11025 data25/07/2002 PUBBLICAZIONE Bollettino n.30/2002 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento Provvedimento n. 11025 ( PI3636 ) PUBBLICITA' SU PORTALE MICROSOFT/NOAGO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 luglio 2002; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627; VISTO il provvedimento dell'11 aprile 2002, con il quale l'Autorità ha accolto l'istanza di sospensione provvisoria del messaggio segnalato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. Richiesta di intervento Con richiesta di intervento pervenuta in data 9 gennaio 2002, integrata il 16 gennaio 2002 con l'identificazione del committente del messaggio pubblicitario oggetto di tale richiesta, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di messaggi elettronici (banner) pubblicitari a tempo e delle successive pagine cui gli stessi rimandano, corrispondenti all'indirizzo http://www.suonerie-sms-loghi.net/ms-loghi/, diffusi nel gennaio 2002, dalla società Noago Srl, sul sito italiano della Microsoft (http://www.msn. it). Il segnalante lamenta che quando l'utente esegue il comando per la ricezione di loghi e suonerie per telefoni cellulari parte una sessione di scaricamento di un applicativo (file eseguibile) che installa sul sistema di accesso remoto dei computer un accesso via modem al fornitore del servizio. La finestra di accesso remoto che si apre al momento della connessione nasconde il numero chiamato che è in realtà un servizio telefonico a valore aggiunto. In tal modo, l'utente paga, a sua insaputa, per usufruire del servizio in questione. 2. Messaggio Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è rappresentato da un messaggio elettronico pubblicitario (banner) a tempo e delle successive pagine cui lo stesso rimanda. Il banner in questione è riportato nella home page del sito italiano della Microsoft (Msn. it.), ha come titolo "Suonerie e loghi sul tuo cellulare" e attraverso il tasto "Invia" rimanda all'indirizzo http://www.suonerie-sms-loghi.net/ms-loghi/. A tale indirizzo è riportata una schermata che presenta il titolo "Nuovo servizio Suonerie e loghi", le varie tipologie di loghi e suonerie che è possibile scaricare, ciascuna seguita dal tasto "Invia logo" e "Invia suoneria", nonché le istruzioni "Invio SMS" che spiegano come scaricare e utilizzare il programma di connessione e infine l'avvertenza, posta al termine della schermata, "L'utente ha il dovere di leggere attentamente le condizioni e i costi contenuti all'interno del software di collegamento". Una volta scaricato il programma di connessione si apre una finestra, le cui dimensioni non sono regolabili dall'utente, che reca l'intestazione "Clausola di accettazione" e il titolo "Inizia a divertirti!!!". Al di sotto della finestra di testo sono riportati i tasti "Rifiuto" e "Accetto". Nella finestra si legge: "Connessione a Suonerie e Loghi Cellulari Benvenuti! Tramite questo programma di connessione è possibile scaricare via SMS, Loghi e Suonerie per il vostro cellulare". Premendo con il mouse sulla barra di scorrimento verticale il messaggio prosegue: "RICORDATEVI CHE: - Non c'è alcun costo aggiuntivo di registrazione del programma di connessione, che è assolutamente libero e gratuito. - Non ci sono specificazioni particolari sulla bolletta telefonica circa la natura dei servizi offerti. - Non esistono passwords da dover utilizzare. ATTENZIONE: Pagherete esclusivamente il solo costo della telefonata". Premendo ulteriormente sulla barra di scorrimento verticale si legge infine: "In funzione delle condizioni delle linee, può accadere di essere disconnessi. In questo caso apparirà una finestra che vi darà l'opportunità di effettuare una nuova connessione in pochi secondi. Il costo della chiamata è di Euro 1,31 + Iva (lire 2.540+IVA) al minuto. Buon Divertimento!!! Buon Divertimento!!! *manca il messaggio di presentazione al servizio con il costo al minuto". 3. Comunicazioni alle parti In data 31 gennaio 2002 è stato comunicato al segnalante e alla società Noago Srl, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, in relazione alle modalità di prospettazione del prezzo del servizio. 4. Risultanze istruttorie Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Noago Srl, in qualità di operatore pubblicitario, e alla Microsoft Srl, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96 di fornire informazioni circa la prassi commerciale che regola i rapporti fra un inserzionista pubblicitario e la società proprietaria del sito su cui sono diffusi i banner; di precisare le modalità e la periodicità di diffusione dei banner segnalati; di specificare le condizioni economiche per la diffusione della pubblicità sul portale Microsoft; di precisare, infine, la programmazione pubblicitaria dei banner in questione, specificando quando la diffusione degli stessi è iniziata e quando è programmata la sua conclusione, su quali siti è stata diffusa e con quali modalità. Con memoria pervenuta in data 21 febbraio 2002, la società Microsoft Srl ha evidenziato che essa non è in alcun modo coinvolta nella creatività di qualsiasi campagna pubblicitaria diffusa su MSN.it, pur riservandosi il diritto di non accettare messaggi non conformi perché violenti, osceni o palesemente diseducativi. Al riguardo è stato sottolineato che una volta che l'utente ha cliccato sui banner in questione è completamente e permanentemente fuori dal sito MSN.it e, quindi, dal controllo di Microsoft, essendosi trasferito sui siti di destinazione indicati dagli inserzionisti. Gli accordi commerciali prevedono che gli inserzionisti paghino a Microsoft un corrispettivo variabile a seconda dell'oggetto e del posizionamento dei banner sul sito MSN.it, senza alcuna partecipazione di Microsoft nei risultati economici dell'attività svolta dagli inserzionisti. Con memorie pervenute in data 21 febbraio 2002 e 9 aprile 2002, la Noago Srl ha evidenziato quanto segue: - nessun programma eseguibile (cosiddetto "dialer") utilizzato dalla Noago Srl ha mai omesso il costo della connessione. Nessun cliente poteva non essere a conoscenza dei costi di euro 1,31 + Iva al minuto (lire 2.540 +Iva), in quanto riportati chiaramente nell'avvertenza; - è stato utilizzato un eseguibile "standard", in cui non viene specificato un numero di telefono che viene composto in automatico dal programma, ritenendo che, dal momento che l'utente è a conoscenza del costo della chiamata al minuto, sia irrilevante chiamare un numero 166 o qualsiasi altro numero a pagamento; - qualora occasionalmente l'utente avesse il problema di una connessione lenta ad Internet, ma pur conscio di questo problema volesse a sua discrezione rimanere collegato, dopo una ventina di minuti verrebbe automaticamente scollegato, così come previsto dalla legge. In data 27 marzo 2002 il segnalante ha fatto pervenire una memoria in cui sono stati ribaditi i profili di ingannevolezza del messaggio già evidenziati nella segnalazione, richiedendo la sospensione provvisoria del messaggio. 5. Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso via Internet, in data 21 maggio 2002 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92. Con parere pervenuto in data 25 giugno 2002, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni: - le informazioni fornite prima dell'attivazione del programma di connessione non risultano idonee ad informare chiaramente e con immediatezza il consumatore circa il prezzo del servizio, ostandovi le ridotte dimensioni della finestra di testo in cui sono riportate, la scarsa leggibilità del testo, dovuta alle dimensioni dei caratteri utilizzati, alle spaziature inserite fra i diversi paragrafi che lo compongono ed alla necessità di adoperare le barre di scorrimento per riuscire a raggiungere il punto del testo in cui è possibile leggere il prezzo del servizio; - l'utente non è mai reso edotto di quei profili tecnici dell'operazione alla quale viene invitato che comportano una spesa a suo carico, come le caratteristiche della linea telefonica da usare (nella fattispecie, un servizio a valore aggiunto), la presumibile velocità e durata del collegamento, in relazione alla quantità dei dati da trasmettere; - il prezzo costituisce un elemento essenziale nel procedimento di formazione della scelta economica del consumatore, onde grava in capo all'operatore un particolare obbligo di diligenza nell'evidenziarlo in modo tale da essere chiaramente e facilmente percepito. 6. Valutazioni conclusive Nel messaggio in esame le modalità di prospettazione del prezzo del servizio appaiono fuorvianti e inadeguate ad informare con chiarezza il consumatore. Si rileva, infatti, che il prezzo del servizio viene presentato all'interno di una finestra di testo solo al termine di una introduzione che si dilunga per diverse righe. In ragione delle dimensioni della finestra, del testo in esso leggibile e delle spaziature inserite fra i diversi paragrafi, l'utente deve premere per almeno due volte sulle barre di scorrimento verticale per riuscire a leggere il prezzo del servizio. Ne consegue che solo una ridotta parte di utenza riuscirà a venire a conoscenza del fatto che il servizio è a pagamento, considerato anche che nel testo che precede il prezzo sono riportate alcune frasi fuorvianti ("Attenzione pagherete esclusivamente il solo costo della telefonata") o suscettibili di ingenerare confusione nei destinatari, ad esempio attraverso l'uso delle parole "libero" e "gratuito" ("Ricordatevi che: non c'è alcun costo aggiuntivo di registrazione del programma di connessione che è assolutamente libero e gratuito"), alimentando il possibile equivoco che il servizio in questione non abbia alcun costo, se non quello legato al normale costo di connessione ad Internet. L'equivoco è peraltro rafforzato dal fatto che al momento della connessione viene reso non visibile a schermo il numero di telefono a valore aggiunto composto in automatico dal programma di connessione e dal fatto che manca il messaggio vocale di presentazione al servizio con il costo al minuto, previsto per i servizi audiotex. Tali modalità di presentazione, di per sé del tutto inadeguate ad informare l'utenza sul costo del servizio, risultano ancor più ingannevoli nel caso di specie, che richiederebbe particolari cautele in capo all'operatore pubblicitario nella presentazione del prezzo. Le modalità di fruizione del servizio, infatti, fanno insorgere in capo all'operatore un particolare obbligo di diligenza nell'evidenziare chiaramente il prezzo dello stesso, considerato che attraverso il messaggio in esame non si viene semplicemente informati dell'esistenza di un nuovo servizio di possibile interesse per i destinatari, ma si pongono le premesse per la realizzazione di un vero e proprio contratto tra fornitore del servizio e utente, che si realizza nel momento stesso in cui quest'ultimo preme il tasto di accettazione, senza tuttavia essere stato adeguatamente informato del relativo costo, né preventivamente, né successivamente alla chiamata. Tale onere informativo è ulteriormente rafforzato per messaggi relativi a servizi diffusi via Internet per i quali sussiste una radicata presupposizione negli utenti circa la generale gratuità degli stessi. Il messaggio in esame risulta pertanto suscettibile di indurre in errore i consumatori, pregiudicandone il comportamento economico, in quanto non riporta un'indicazione del prezzo di chiara evidenza grafica e di immediata visualizzazione sia sulle pagine Internet, che nella successiva finestra di testo del programma di connessione, in contiguità del tasto di accettazione. Il messaggio in questione risulta, peraltro, idoneo ad indurre in errore anche con riferimento all'avvenuto scorporo dell'Iva. La necessità di trasparenza e di correttezza della comunicazione d'impresa esige infatti che quando nei messaggi pubblicitari si faccia menzione del prezzo di un bene o di un servizio, detto prezzo sia comprensivo di ogni ulteriore onere economico gravante sul consumatore. Laddove appare comprensibile che siano scorporati dal prezzo oneri impossibili da determinare ex ante nel loro ammontare o meramente eventuali, non si giustifica, nel caso di specie, la scelta dell'operatore pubblicitario di indicare il prezzo del servizio al netto dell'IVA, la cui incidenza può essere determinata con esattezza in via preventiva e che grava generalmente sulla totalità dei consumatori-anche in considerazione della circostanza che il messaggio pubblicitario segnalato non appare diretto in via preferenziale ad un target imprenditoriale. La scelta in parola, che risponde esclusivamente ad una strategia di marketing dell'impresa, introduce un ulteriore elemento di confusione rispetto al prezzo del servizio, che deve ritenersi autonomamente suscettibile di turbare la libertà di scelta dei potenziali acquirenti. A tal riguardo, la circostanza che l'operatore pubblicitario abbia riportato, contestualmente all'indicazione del prezzo al minuto, anche l'indicazione della presenza aggiuntiva dell'IVA, non appare idonea a evitare nei destinatari il possibile effetto confusorio circa le effettive condizioni complessive di offerta del servizio. La modalità di presentazione del prezzo del servizio con l'IVA scorporata, di cui peraltro non è indicata l'aliquota, determinando una non immediata percezione dell'onere economico complessivo da sostenere, è suscettibile, dunque, di indurre in errore i consumatori, pregiudicandone il comportamento economico. RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo a indurre in errore i destinatari con riguardo alle modalità di prospettazione del prezzo del servizio, potendo per tale motivo pregiudicarne il comportamento economico; DELIBERA che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Noago Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione. L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro. Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Rita CicconeIL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *