Tratto da: news:mn.201d7d8188737eb5.82905@ihv.it news:mn.20417d8145b58f6e.82905@ihv.it Sui nuovi "contrassegni telematici" che hanno sostituito le marche da bollo è riportata la data di "emissione". Per il passaporto la validità della "tassa" è legata alla data del rilascio dello stesso, e comunque va messa solo se si va in paesi al di fuori dell'Unione Europea. La marca va "annullata" con un timbro datario per poter stabilire il periodo per cui viene utilizzata. Per le specifiche sul periodo di validità della marca guarda sul sito della Polizia di Stato: http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/passaporto/passapor.htm E specificatamente qui spiegano "come funziona" la validità: http://www.poliziadistato.it/pds/ps/passaporto/avvertenze.html La norma che riguarda la modalità di annullamento della marca è riportata nel D.L.642 del 1972: Art.12 - Marche da bollo [1] L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio. [2] Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. [3] Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi. [4] È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza. Qui ne trovi una copia: http://www.tuttocamere.it/files/trastel/1972_642.pdf Qui puoi controllare se il tuo "bollo" non è "contraffatto": http://www1.agenziaentrate.it/servizi/valoribollati/index.htm Altri riferimenti recenti alle normative li puoi trovare qui: http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb5b3f4101403dc/circ_11.pdf (Circolare del 03/04/2006 n.11) Verso la fine di pag. 8 si legge: "Circa la necessità di annullare il contrassegno ai sensi dell'articolo 12 del DPR n.642 del 1972, si ritiene che l'annullamento è obbligatorio in tutti i casi in cui la legge ne prevede una particolare modalità e individua i soggetti che devono curarne l'adempimento (come dispone, ad esempio l'articolo 6 della tariffa per le cambiali). Negli altri casi, invece, si può omettere l'annullamento poiché il contrassegno contiene già l'indicazione del giorno e dell'ora di emissione. Inoltre è impossibile rimuoverlo dall'atto su cui è stato applicato senza provocarne la lacerazione rendendolo inservibile. La disciplina dell'imposta di bollo, mentre precisa i termini entro i quali l'imposta deve essere corrisposta (articolo 2 del DPR n.642 del 1972) non prevede alcun termine di validità dei valori bollati. Pertanto, i contrassegni possono essere utilizzati indipendentemente dalla data della loro emissione, nel rispetto dell'articolo 11 del predetto DPR che dispone "Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone, deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione". Non si configura, pertanto, alcun limite temporale all'utilizzo dei contrassegni, rispetto alla data di emissione stampata sugli stessi." Aggiungo alcune note dell'art.2.1 del D.M.28 dicembre 1995 che mi pare chiarisca abbastanza bene alcune cose, tra le quali la modalità di "annullamento" (punto 5). 1.La tassa deve essere pagata a mezzo marche. 2.La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto. 3.All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli affari esteri, di stabilire il necessario arrotondamento. 4.Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti dalle autorità di P.S. competenti al rilascio del passaporto. 5.In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l'emigrazione, dagli uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia. 6.Agli effetti della tassa controindicata sono salvi gli accordi internazionali con carattere di reciprocità operanti al momento di entrata in vigore del presente testo unico. 7.La tassa annuale non è dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno. 8.Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero: 1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione; 2) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; 3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari; 4) dagli indigenti. Se poi non avete la marca annullata e al varco in aeroporto vi rompono le palle, ricordatevi di questa legge ed obbligate a timbrarvela l'agente. :-) nb